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Il nuovo Regolamento Europeo 305/2011 per i materiali da costruzione (CPR)

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Dopo oltre 20 anni dalla sua introduzione, il 1 Luglio 2013 la Direttiva 89/106/CEE – CPD (Construction Product Directive) verrà quindi abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento UE 305/2011 – CPR (Construction Product Regulation). La Direttiva 89/106 aveva come obiettivo l’armonizzazione dei diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo. Nel tempo si è avvertita la necessità di semplificare e chiarire il quadro normativo derivante dalla Direttiva e, al contempo, di migliorare la trasparenza e l’efficacia delle misure in essa previste. Il nuovo Regolamento CPR, infatti, mantiene l’impianto fondamentale della Direttiva CPD, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei materiali da costruzione, apportando chiarimenti, semplificazioni amministrative e obblighi per i diversi operatori economici; ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri, a differenza delle Direttive che devono essere accolte nell’ordinamento legislativo da apposite leggi nazionali (la Direttiva 89/106/CEE era stata recepita in Italia mediante il DPR 246 del 21/04/1993).

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Obiettivi e novità

Il nuovo Regolamento CPR mira a risolvere le difficoltà riscontrate nell’applicazione della CPD e ad eliminare tutti quegli ostacoli regolamentari e tecnici alla libera circolazione dei prodotti da costruzione tuttora in essere. L’intento principe rimane quello di garantire la qualità e la sicurezza nelle costruzioni, con particolare attenzione alla difesa della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente, attraverso la rispondenza dei componenti costruttivi a requisiti minimi prefissati e validi per tutti i paesi dell’area Economica Europea. Il Regolamento CPR 305/2011 si propone come strumento attraverso cui definire meglio gli obiettivi della normativa comunitaria, semplificandone i meccanismi applicativi e cercando, nel contempo, di diminuire gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e micro-imprese.

Le principali novità del Regolamento CPR rispetto alla precedente Direttiva CPD sono:

  • I Requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7: viene introdotto il requisito “Uso sostenibile delle risorse naturali
  • I precedenti sistemi di controllo della produzione per l’attestazione e la marcatura CE (“Sistemi di Attestazione della Conformità“) sono sostituiti dai “Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione”; il loro numero si riduce da 6 a 5 (viene eliminato il Sistema 2 – cfr. TABELLA 1).
  • La Dichiarazione di Conformità (DoC) viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP);
  • L’istituzione, a livello nazionale, di appositi Organismi di valutazione tecnica, chiamati TAB (Technical Assessment Bodies), coordinati a scala europea dalla “Organizzazione dei TABs”; tale Organizzazione sarà quella che rappresenta oggi l’EOTA.
Sistemi di Valutazione CPR

TABELLA 1 – Adempimenti e soggetti coinvolti per i diversi Sistemi di Valutazione della costanza della prestazione

 

Il nuovo Regolamento CPR avrà un certo impatto anche sulle future Norme armonizzate (nuove o aggiornate): esso infatti impone di tener conto, per valutare le prestazioni di un prodotto da costruzione, di metodi alternativi e meno onerosi rispetto alle prove di laboratorio (ad es. valori tabulati, sistemi di calcolo o descrittivi) e di metodi di controllo interno della produzione (FPC) calibrati rispetto alle dimensioni delle imprese.

Rapporti tra gli elementi fondamentali richiamati nel Regolamento 305/2011 - CPR

Figura 1 – Rapporti tra gli elementi fondamentali richiamati nel Regolamento 305/2011 – CPR

Requisiti di base

La Direttiva CPD stabiliva che i prodotti da costruzione dovessero soddisfare dei requisiti essenziali tali da garantire l’integrità delle opere per un congruo periodo di tempo. Con il nuovo Regolamento CPR invece, tali requisiti non sono più riferiti ai prodotti, ma, con il termine “Requisiti di base“, diventano relativi alle opere; per i prodotti si definiscono ora le “Caratteristiche essenziali” (Art. 3 e Allegato I). Accanto ai requisiti già presenti nella CPD (Resistenza meccanica e stabilità, Sicurezza in caso di incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza e accessibilità nell’uso, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico e ritenzione del calore), nel nuovo Regolamento CPR viene introdotto il settimo requisito “Uso sostenibile delle risorse naturali“, secondo cui “Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

  • il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti anche dopo la demolizione;
  • la durabilità nel tempo delle opere di costruzione;
  • l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”.

Tale requisito non avrà effetti concreti fino alla definizione, da parte dei singoli Stati membri, di apposite norme nazionali che individuino un criterio oggettivo per definire la sostenibilità di un prodotto.

Dichiarazione di prestazione (DoP)

Nel momento in cui un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, oppure risulta conforme ad una valutazione tecnica europea (European Technical Assessment) le informazioni sulla sua prestazione devono essere obbligatoriamente indicate all’interno della Dichiarazione di Prestazione (DoP), che sostituisce la Dichiarazione di Conformità prevista dalla Direttiva CPD. Tale documento rappresenta il concetto chiave del sistema CPR e accompagna il prodotto dal momento del suo collocamento sul mercato; anche in questo caso il Regolamento CPR introduce semplificazioni rispetto alla Direttiva CPD, stabilendo che le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti siano funzionali alla redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e il sistema di valutazione, della Dichiarazione di prestazione.

Le procedure di valutazione e verifica sono definite dai sistemi riportati nell’Allegato V (“Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione“). La DoP esprime quindi la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e in accordo con le norme armonizzate: ai prodotti per i quali il fabbricante redige la DoP è apposto il marchio CE, con le stesse modalità stabilite nella precedente Direttiva CPD. Il Produttore è tenuto a conservare per 10 anni la documentazione tecnica inerente il processo attraverso il quale ha ottenuto la marcatura dei suoi prodotti.

A differenza della vecchia Dichiarazione di Conformità, la DoP non è un documento riservato del Produttore, ma accompagna sempre il prodotto e può essere resa disponibile anche su supporto elettronico o sul sito web del produttore, sulla base delle indicazioni che saranno fissate dalla Commissione. Il Regolamento CPR riporta il modello della DoP in Allegato III (Figura 2); alla data di pubblicazione del presente articolo, tuttavia, non risulta ancora del tutto chiaro in che modo la DoP dovrà materialmente accompagnare il prodotto.

Figura 2 –  Esempio di Dichiarazione di Prestazione secondo l’Allegato III del Regolamento UE 305/2011

 

Sono previste alcune deroghe all’obbligo di redazione della DoP, nei casi in cui il prodotto specifico sia fabbricato:

  • in un esemplare unico o su specifica del committente, installato su una singola e specifica opera;
  • in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere;
  • mediante un procedimento non industriale nell’ambito di interventi di conservazione e restauro del patrimonio architettonico tutelato.

In tali casi, di rara applicazione nel settore estrattivo e dei materiali inerti, è comunque prevista la responsabilità, per i soggetti incaricati della sicurezza, dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle singole normative nazionali.

Un ulteriore cenno va a quanto indicato nel Regolamento CPR a proposito delle sostanze pericolose: il testo precisa che, qualora ricorra il caso, la DoP dovrà essere integrata con “informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose del prodotto da costruzione, al fine di migliorare le possibilità di costruzioni sostenibili e di facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente“. Tale clausola, che potenzialmente non interesserà in maniera diretta i produttori di inerti, avrà sicuramente peso in altri settori industriali, quali, ad esempio, quello della produzione di cemento e di conglomerati bituminosi.

Adempimenti nel periodo transitorio

I prodotti venduti ai distributori prima del 1 luglio 2013 secondo la Direttiva 89/106/CEE – CPD, possono essere immessi sul mercato di dettaglio dopo tale data senza apportare modifiche alla documentazione di accompagnamento (Certificato CE e Dichiarazione di Conformità).

Dopo il 1 luglio 2013 i prodotti venduti direttamente dai Fabbricanti dovranno essere accompagnati dalla DoP e dal Certificato CE adeguato ai contenuti degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 305/2011 – CPR (Figura 3).

Figura 3 – Esempio di marcatura CE secondo la Direttiva CPD ed a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CPR

Nella DoP il Fabbricante potrà continuare a citare il numero di certificato rilasciato, prima del 1 luglio 2013, da un Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 89/106/CE – CPD (vedi Figura 2); le visite ispettive condotte dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un Organismo Notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011 – CPR.

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