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Soluzioni Personalizzate

ISO 9001:2015

Consulenza in materia di recupero rifiuti

GEOSOLUTION S.r.l., mediante i propri tecnici, è in grado di fornire una consulenza specialistica mirata a implementare il sistema di gestione dei processi aziendali in modo da ottenere, per i prodotti trattati, la qualifica di End of Waste.

L’Unione Europea, con l’obiettivo di perseguire una “società del riciclo e del recupero” e di dissociare la crescita economico-produttiva dalla produzione di rifiuti, ha definito un insieme di provvedimenti volto a regolamentare il ciclo di questi ultimi, dalla produzione allo smaltimento, accentuando gli aspetti del recupero e del riciclaggio, assicurando la protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo e riducendo il consumo di risorse naturali e la produzione di rifiuti.

In quest’ottica, nel 2008 è stata elaborata la Direttiva 2008/98/CE sull’ “End of waste“, che introduce a livello comunitario il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto, per particolari categorie di materiali.

Sulla base dell’art. 6 della citata Direttiva, che definisce le condizioni per l’End of Waste, sono stati progressivamente introdotti i criteri per il riciclo o il recupero di alta qualità dei singoli materiali. L’applicazione dei criteri di EoW, a distanza di qualche anno dalle prime applicazioni, sta apportando evidenti benefici sia in termini ambientali che economici: i materiali riciclati possono essere introdotti sul mercato direttamente in competizione con le materie prime vergini.

In Italia la Direttiva 2008/98/CE è stata recepita mediante il D.Lgs. n. 205/2010, tramite il quale è stata emendata la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”).

I principi generali della Direttiva 2008/98/CE sono di seguito riassunti:

GERARCHIA DEI RIFIUTI
Per proteggere maggiormente l’ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

  • Prevenzione
  • Preparazione per il riutilizzo
  • Riciclaggio
  • Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
  • Smaltimento

Gli Stati membri possono inoltre attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti. Tuttavia, essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non comprometta l’ambiente.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
I criteri individuati per ottenere, per specifici materiali, la cessazione della qualifica di rifiuto sono i seguenti:

  • La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici
  • Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
  • La sostanza od oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
  • L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana

GESTIONE DEI RIFIUTI
Ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante, un ente, o un’impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti, in modo tale da permettere l’indipendenza dell’Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti.

Lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati nel rispetto delle normative comunitarie e internazionali.

AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE
Qualsiasi ente o impresa che intenda effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, che determina in particolare il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo. Qualsiasi metodo di incenerimento o coincenerimento con recupero di energia è subordinato alla condizione che il recupero avvenga con un elevato livello di efficienza energetica.

A partire dall’entrata in vigore, a livello comunitario, della Direttiva, sono stati sviluppati in momenti successivi alcuni regolamenti specifici riguardanti i rottami metallici, di vetro e di rame. Di futura introduzione risultano analoghi provvedimenti che interesseranno i materiali plastici, la carta, gli pneumatici e i tessili.

Regolamenti-Ferro-Rame-Vetro

I regolamenti finora emessi, sostanzialmente identici nell’impostazione dei requisiti organizzativi, hanno il comune obiettivo di stabilire l’iter che le aziende produttrici di rifiuti (metallici, di vetro e di rame) devono seguire affinché i loro prodotti possano cessare di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE (End of Waste, EoW), aprendo alla possibilità di un loro riutilizzo in un altro processo produttivo.

Essi sono entrati in vigore nelle seguenti date:

  • Regolamento n. 333/2011(rottami di ferro, acciaio e alluminio): 9 ottobre 2011
  • Regolamento n. 1179/2012(rottami di vetro): 11 giugno 2013;
  • Regolamento n. 715/2013(rottami di rame): 1 gennaio 2014.

Materiali-end-of-waste

I criteri da rispettare affinché i rottami metallici, di rame e di vetro ottengano la qualifica di “End Of Waste” sono riportati agli articoli 3 e 4 dei Regolamenti, secondo i quali tali materiali cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, siano soddisfatte alcune condizioni tecniche, prescrizioni e indicazioni procedurali riportate ai rispettivi Allegati.

Il produttore (o l’importatore) che intenda adeguare la propria azienda alle indicazioni dei Regolamenti è tenuto alla compilazione di una Dichiarazione di Conformità per ciascuna partita di materiale “End of Waste” prodotto, da trasmettere al successivo detentore (anche in formato elettronico); un modello di tale dichiarazione è proposto in allegato ai Regolamenti.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri sopra indicati, il produttore è tenuto ad applicare alla propria organizzazione unsistema di gestione della qualità che consenta di ottemperare con sistematicità alle prescrizioni dei regolamenti stessi, consistente in una serie di procedimenti documentati riguardanti i seguenti aspetti:

  • controllo all’accettazionedei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
  • monitoraggio dei processie delle tecniche di trattamento
  • monitoraggio dellaqualità dei rottami ottenuti (anche mediante campionamento, analisi, considerazioni dei clienti)
  • monitoraggio delle radiazioni
  • registrazione dei monitoraggi effettuati, revisione del sistema di gestione e formazione del personale.

Tale sistema di gestione dovrà essere esaminato da un organismo riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, il quale rilascia il certificato di conformità all’esito positivo di una visita periodica, con cadenza triennale, finalizzata alla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti applicabili alle tipologie di rottami trattati in azienda.

Il ruolo dei consulenti di GEOSOLUTION S.r.l. consiste nel supporto e guida del progetto durante l’intero sviluppo del Sistema di Gestione, al fine della sua certificazione, fornendo al Responsabile Qualità aziendale ed al personale coinvolto le indicazioni e l’assistenza nella definizione delle scelte gestionali ed operative e nella stesura della relativa documentazione.

La consulenza di GEOSOLUTION S.r.l. è finalizzata a rendere autonoma la gestione del Sistema Qualità da parte dell’azienda.

Lungo l’iter di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità vengono presi i contatti con l’Organismo di certificazione e definite le date di inoltro della domanda per la visita di valutazione e per la consegna della relativa documentazione.

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