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L’autorizzazione unica ambientale

Autore: PAOLO MONTIN – FEDERICO KOPULETY

A partire dal 13/06/2013 è in vigore il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, in attuazione a quanto previsto dal D.L. 5/2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012 (“Decreto semplificazioni”). Il Regolamento si rivolge quindi, in particolare, alle Piccole e Medie imprese, così come individuate dal D.M. 18 aprile 2005, ovvero attività con meno di 250 occupati e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale, sostituendo e comprendendo diversi titoli abilitativi che prima dovevano essere richiesti separatamente ad Enti differenti, nonché di parificarne la durata effettiva.

Emissioni in atmosfera

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L’AUA sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. 59/2013):

  1. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
  2. Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
  4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
  5. Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (previsione di impatto acustico);
  6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (smaltimento e recupero di rifiuti).

Oltre a questo nucleo base di provvedimenti, il D.P.R. 59/2013 prevede che regioni e province autonome possano individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, vigenti o di nuova emanazione, che possano essere ricompresi nell’AUA.

 

Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. Nel caso, inoltre, di procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), l’Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere richiesta solamente dopo la verifica di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei relativi progetti da parte dell’autorità competente.

 

La domanda di AUA va presentata, a partire dal 13 giugno 2013, dai soggetti indicati all’art. 1 del Regolamento (Piccole e Medie Imprese di cui al DM 18 Aprile 2005, non assoggettate ad AIA o VIA), nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sopra menzionati (scarichi, acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto acustico, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti), presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove risiede l’azienda, corredata da tutti i documenti e le informazioni previste dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il gestore intende richiedere. Il SUAP ha il compito di recapitarla immediatamente, per via telematica, agli enti di competenza (Regioni, Province, Comuni, ARPA Regionali, Autorità di bacino, Enti Gestori, ecc). Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Se, decorsi 30 giorni, non perviene all’organizzazione, che ha presentato l’istanza, una richiesta di integrazioni, la domanda si intende correttamente presentata.

 

Resta ferma la facoltà di indire, da parte degli Enti, la Conferenza di Servizi di cui all’articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive“); questa è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimenti amministrativi), e negli altri casi previsti dalle specifiche normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli ambientali abilitativi di cui al Regolamento D.P.R. 59/2013.

 

Il Regolamento assicura la certezza dei tempi: l’AUA viene rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, a meno che non sia necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi, che porta il tempo di rilascio entro 120 giorni (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni). Di pari importanza, il fatto che con l’introduzione dell’AUA le imprese non avranno più l’incombenza di rivolgersi a molteplici amministrazioni ed enti (regioni, province, comuni, ARPA regionali, autorità di bacino, ecc.) per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali (di validità temporali differenti), ma avranno, nel SUAP, un unico interlocutore.

 

Analogamente a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore che intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto (“variazione al progetto che possa produrre effetti sull’ambiente“, così come definita dal D.P.R. stesso) ne dà comunicazione all’autorità competente (in questo caso, diversamente dalla richiesta iniziale, non al SUAP) e, nel caso in cui questa non si esprima entro 60 giorni, può procedere all’esecuzione della modifica. Se la modifica è sostanziale, ovvero tale da “produrre potenziali effetti negativi e significativi sull’ambiente“, il gestore dovrà invece presentare una nuova e specifica domanda di autorizzazione (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento). Nell’ottica di maggiore semplificazione, il nuovo D.P.R. 59/2013 consente a Regioni e Province autonome di poter indicare ulteriori interventi di modifica per i quali non sia necessario effettuare la comunicazione.

 

Nel caso in cui l’impianto da autorizzare presenti scarichi contenenti sostanze pericolose (situazione disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m., sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza dello stesso decreto), i gestori devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione con gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora rilevi che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto sia tale da renderlo necessario.

 

I gestori degli impianti interessati dal nuovo provvedimento possono, a loro discrezione, non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solamente a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 (riguardante le emissioni in atmosfera), ferma restando la presentazione dell’istanza al SUAP. Nei casi in cui almeno uno dei titoli abilitativi richiesti per l’impianto sia soggetto ad autorizzazione (e non quindi a semplice comunicazione) è fatto obbligo la domanda di AUA.

 

La nuova AUA ha durata pari a 15 anni e deve essere rinnovata almeno 6 mesi prima della scadenza, rivolgendosi anche in questo caso al SUAP; in tale occasione, e solamente se le condizioni di esercizio degli impianti sono rimaste immutate, le imprese richiedenti possono fare riferimento alla documentazione già in possesso delle autorità competenti ai fini del rilascio della nuova autorizzazione. L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni in essa contenute, anche prima della scadenza, qualora:

  • le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  • nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

 

Il nuovo Regolamento D.P.R. 59/2013 non si applica ai procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013: essi verranno valutati e saranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio; per quegli impianti che siano già stati autorizzati con le passate procedure, l’AUA potrà essere richiesta in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Al momento della pubblicazione del presente articolo, già diverse province hanno messo a disposizione dei modelli informatici provvisori su cui impostare la richiesta di AUA, in attesa della definizione, tramite decreto del Ministero dell’Ambiente, del modello unificato e semplificato.

 

La parte più corposa del D.P.R. 59/2013, e cioè l’Allegato I, composto di quasi 400 pagine, riguarda le autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera previste ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006; esso trova applicazione solamente in quelle province ove non siano stati ancora emananti i provvedimenti di autorizzazione in via generale, e limitatamente a quelle autorizzazioni non previste nella normativa provinciale ma presenti nell’Allegato al D.P.R. stesso. Questo permette quindi l’adesione alle autorizzazioni di carattere generale anche per le aziende che hanno sede in province che non hanno ancora predisposto le specifiche autorizzazioni.

 

Esempio 1) Nuova attività di produzione di materie plastiche (con presenza di sole emissioni in atmosfera)

  Situazione presente

  • Utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno (l’impianto ricade nella parte II dell’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 “Impianti ed attività di cui all’art. 272 c.2”)
  • Emissioni in atmosfera derivanti dal convogliamento dei fumi di estrusione
  • Scarichi idrici solamente da servizi igienici (non industriali)

Assoggettabilità a VIA

L’impianto non risulta assoggettato a VIA.

Adempimenti secondo la vecchia normativa (ante 13 giugno 2013)

  • Emissioni in atmosfera:
    • caso a) la Provincia aveva adottato l’autorizzazione di carattere generale: richiesta di autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006). Validità pari a 10 anni.
    • caso b) la Provincia NON aveva adottato l’autorizzazione di carattere generale: richiesta di autorizzazione ordinaria (ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006). Validità pari a 15 anni.
  • Scarichi idrici: autorizzazione non necessaria.

Adempimenti secondo il nuovo D.P.R. 59/2013 (post 13 giugno 2013)

Ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 59/2013 il gestore può scegliere di:

  1. richiedere l’apposita autorizzazione di carattere generale (come adottata dalla Provincia o, in caso contrario, secondo l’Allegato I al D.P.R. 59/2013) al SUAP. Validità pari a 10 anni.
  2. presentare domanda di AUA al SUAP. Validità pari a 15 anni.

Esempio 2): Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato (rifiuti plastici)

Situazione presente

  • Attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato (Artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 – scadenza 2014).
  • Scarichi di acque reflue industriali (Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 – scadenza 2015).
  • Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – scadenza 2017).
  • L’impianto ha una capacità complessiva di recupero superiore a 10 t/giorno:

Assoggettabilità a VIA

La fase di Screening, condotta in fase autorizzativa in quanto ricadente in Allegato IV “Progetti di infrastrutture”, lettera z.b, della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha escluso l’assoggettabilità a VIA dell’impianto.

Adempimenti secondo la vecchia normativa (ante 13 giugno 2013)

  • Autorizzazione attività recupero rifiuti: Ente competente: Provincia. Validità: 5 anni. Rinnovo: 90 giorni prima della scadenza.
  • Comunicazione per previsione di impatto acustico: Ente competente: Comune.
  • Autorizzazione agli scarichi acque reflue industriali: Ente competente: Provincia. Validità: 4 anni. Rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza.
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: Ente competente: Provincia. Validità: 15 anni. Rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza.

Adempimenti secondo il nuovo D.P.R. 59/2013 (post 13 giugno 2013)

È obbligatorio presentare domanda di AUA prima della scadenza del primo titolo (in questo caso l’autorizzazione al recupero rifiuti). Soggetto interlocutore: SUAP. Validità pari a 15 anni; il rinnovo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza.

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