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Pratiche per adeguamento Piano Tutela delle Acque (art. 39 PTA Veneto)

Entro il 31 dicembre 2018 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto devono presentare un Piano di Adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 c. 6 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle acque (PTA) in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.

La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D.Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le ”Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.

L’art. 39 delle NTA del PTA disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente (ricomprese nelle Tabb. 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.)

In particolare l’art. 39 c. 6 recita: “I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all’Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l’adeguamento. Nei casi di recapito negli strati superficiali del sottosuolo di cui al comma 5, gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all’Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l’adeguamento.

Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e, qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale, – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali come la realizzazione di impianti di trattamento – devono presentare apposita domanda di autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche riconducibili alle acque reflue industriali all’autorità competente dello scarico. Si evidenzia che la normativa prevede la redazione della relazione anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere.

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