Le nuove NTC 2018 ed il periodo transitorio
Le nuove NTC 2018 (DM 17 gennaio 2018), recanti Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, entreranno in vigore il 22 marzo 2018, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018.
Il CNI ha pubblicato una circolare (circolare n. 203 del 23 febbraio 2018), al fine di chiarire le regole riguardanti il periodo transitorio.
Periodo transitorio NTC 2018
Il DM 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) differenzia il periodo transitorio tra opere private ed opere pubbliche.
Opere private
In base all’art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).
Opere pubbliche
Il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 casi:
- opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
- contratti pubblici di lavori già affidati
- progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)
Per le opere pubbliche già in esecuzione (primo caso), valgono le precedenti NTC 2008.
Per le opere già avviate ed i progetti affidati prima del 22 marzo 2018 (secondo e terzo caso), si possono ancora usare le precedenti NTC 2008 solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018).
Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.