In vigore dal 19 dicembre 2017 il D.Lgs 183/2017 che modifica la parte V del D.Lgs. 152/2006
A partire dal 19 dicembre 2017 è entrato in vigore un nuovo disposto normativo, il D.Lgs 183/2017 del 15 novembre 2017, che ridefinisce la Parte V del D.lgs 152/2006 circa la limitazione delle emissioni in atmosfera degli impianti medi di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW) e recepisce la Direttiva UE 2015/2193.
Per quanto concerne il restyling della Parte V del Decreto 152/2006, inerente alle autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera, il D.Lgs 183/2017 introduce semplificazioni riguardanti i procedimenti, una revisione dei limiti di emissione degli impianti ed un aggiornamento della disciplina sanzionatoria.
Nella fattispecie la nuova suddivisione della Parte V, introdotta dal D.Lgs 183/2017, fa capo a:
- Titolo I per gli stabilimenti ad uso produttivo,
- Titolo II per gli impianti termici civili,
- Titolo III per i combustibili utilizzati in tali impianti.
La normativa sarà applicata ad un ambito fino ad ora scoperto dalla legislazione europea, ossia agli impianti ed attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Per gli stabilimenti già soggetti ad autorizzazione integrata ambientale sarà applicata quale “norma di settore”, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela.
Tali disposizioni sono applicate a decorrere dal 19 dicembre 2017 ma, in riferimento al D.Lgs 183/2017, gli impianti medi di combustione già esistenti a tale data avranno a disposizione un periodo di transizione per potersi adeguare ai nuovi limiti di emissione.
Per gli impianti termici civili invece la normativa in materia ambientale avrà una forma autorizzativa semplificata attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell’installazione.