Nuove modifiche al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto

La Regione Veneto ha approvato il restyling delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) al fine di adeguare la terminologia, aggiornare i riferimenti temporali e rivedere le istruzioni per gli scarichi e le aree di salvaguardia.

Il PTA, approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è uno degli strumenti di settore più importanti e qualificanti della Regione Veneto, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai dall’8 dicembre 2009.

Le ultime modifiche, approvate con la D.G.R.V. n. 1023 del 17 luglio 2018 «Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018», sono solo le ultime che si sono susseguite negli anni.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali è stato aggiornato il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l’attuazione.

Atto Numero e anno Descrizione
D.G.R.V. 80/2011 Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque
D.G.R.V. 145/2011 Proroga termini e modifiche art.32 comma 2, relativi a scarichi industriali in sistemi di trattamento primari
D.G.R.V. 578/2011 Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi
D.G.R.V. 1580/2011 Modifica artt. 11 e 40, ai fini della tutela della qualità delle acque sotterranee e della razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle acque sotterranee
D.G.R.V. 842/2012 Modifiche a vari articoli
D.G.R.V. 1770/2012 Precisazioni relative agli articoli 37 (acque reflue industriali), 38 (sfioratori e scarichi industriali) e 39 (acque meteoriche) delle Norme Tecniche
D.G.R.V. 2626/2012 Modifiche art. 40: azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee
D.G.R.V. 691/2014 Modifiche art. 34: assimilabilità scarichi degli ospedali
D.G.R.V. 1534/2015 Modifiche a vari articoli (a partire dall’art. 33)
D.G.R.V. 225/2016 Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell’art. 40 come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015
D.G.R.V. 360/2017 Integrazione dell’art. 11, con riferimento alla presenza di impianti e siti contaminati e potenzialmente tali, che abbiano generato, siano ancora in grado di generare o generino accertate situazioni di criticità per l’acqua potabile associate ad effetti sanitari.
D.G.R.V. 1023/2018 Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018

Il nuovo provvedimento regionale prevede alcune modifiche che riguardano gli aspetti relativi alle acque reflue assimilabili alle domestiche, agli scarichi ricadenti nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante ed alle acque meteoriche. Inoltre è caratterizzato da una serie di adeguamenti di natura formale dovuti alla necessità di aggiornare una parte delle definizioni e la terminologia utilizzata alle previsioni della normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse si segnala che il nuovo provvedimento della Regione del Veneto (1) disciplina in particolare i seguenti aspetti:

Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 34)

In merito a tale aspetto la deliberazione regionale introduce alcune nuove previsioni:

  • per i casi di scarichi in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche con valori superiori ai limiti della tabella di cui al punto e.3) dell’art. 34 (2) e che sono ritenuti a rischio, in quanto possono comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell’impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso, possono essere introdotte nei regolamenti di fognatura delle specifiche prescrizioni come ad esempio: l’obbligo di un pretrattamento o limiti di portata e/o in concentrazione più restrittivi;
  • in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali o sul suolo eventuali inquinanti diversi da quelli previsti dalla tabella di cui al punto e.3) dell’art. 34 devono rispettare i valori limite previsti per gli scarichi industriali dalle specifiche tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA (3);
  • sono state ricomprese fra le acque reflue assimilate alle domestiche anche le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che scaricano in pubblica fognatura (art. 34, comma 1, lett. f)). La disposizione regionale prevede però una serie di condizioni che devono essere soddisfatte da tali acque reflue, e cioè:
    • il Consiglio di Bacino e il gestore del Servizio Idrico Integrato non devono ravvisare criticità nel sistema di depurazione;
    • l’assimilazione vale solo per gli scarichi relativi ai frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili;
    • lo scarico è soggetto ad idoneo trattamento preventivo che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

Scarichi ricadenti nella conterminazione della Laguna di Venezia (art. 36, comma 2 bis e 2 ter)

Nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole, nei litorali del Lido e di Pellestrina e nel litorale di Cavallino Treporti gli scarichi con potenzialità pari o superiore a 1000 abitanti equivalenti devono rispettare i valori limite previsti dalla tabella A, sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30/7/1999 (4) (per l’arsenico i valori limite vanno rispettati immediatamente a valle dell’applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, tenuto conto, caso per caso, del valore di concentrazione del fondo naturale presente nelle acque di falda e dei valori di concentrazione presenti nelle acque potabili).

Il nuovo provvedimento regionale prevede che gli scarichi già esistenti debbano adeguarsi alla disposizione soprariportata “entro due anni dalla pubblicazione della deliberazione” (cioè entro il 13/8/2020).

Acque meteoriche (art. 39)

La deliberazione regionale chiarisce che:

  • gli scarichi di acque meteoriche nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante devono rispettare i valori limite previsti dalla tabella A del D.M. 30/7/1999 (4);
  • in merito all’individuazione delle sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente”, prevede per gli idrocarburi totali che il valore di riferimento è “il limite di rilevabilità se si tratta di scarico sul suolo di idrocarburi persistenti”;
  • per gli scarichi di acque meteoriche non assoggettati alla disciplina dei comma 1 e 3 dell’art. 39 del PTA, qualora recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo gli interventi di convogliamento e trattamento previsti al comma 5 dell’art. 39 (5) «dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all’Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l’adeguamento».

 


Note

(1) Deliberazione della Giunta Regionale 17/7/2018, n. 1023 «Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018» (BURV 14/8/2018, n. 81).

 

(2) Si riporta il testo della tabella di cui al punto e.3) dell’art. 34:

Portata 15 mc/giorno
pH 5,5 9,5
Temperatura 30°C
Colore Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani Assenti
Solidi sospesi totali 200 mg/L
BOD5 250 mg/L
COD 500 mg/L
Rapporto COD/BOD5 2,2
Fosforo totale come P 10 mg/L
Azoto ammoniacale come NH4 30 mg/L
Azoto nitroso come N 0,6 mg/L
Azoto nitrico come N 30 mg/L
Grassi e oli animali/vegetali 40 mg/L
Tensioattivi 4 mg/L

Note alla tabella

Qualora un insediamento scarichi in fognatura e qualora l’impianto di trattamento finale sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono quelli della tabella 1 dell’allegato B (tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006), colonna “scarico in rete fognaria”.

Qualora l’insediamento scarichi in fognatura e qualora l’impianto di trattamento finale non sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 1 dell’allegato B (tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006), colonna “scarico in acque superficiali”, nel caso in cui l’impianto di trattamento finale scarichi in acque superficiali, oppure i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 allegato C (tabella 4 allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006) integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30, comma 7, delle presenti norme tecniche, nel caso in cui l’impianto di trattamento finale scarichi sul suolo.

Qualora un insediamento scarichi in acque superficiali o sul suolo, eventuali inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, o entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche nel caso di scarico sul suolo.

 

(3) Le tabelle di riferimento, riportate come allegati alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, sono:

  • la tabella 1, colonna Scarico in acque superficiali, dell’allegato B “Limiti per gli scarichi industriali”,
  • la tabella 2 “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo”, dell’allegato C.

 

(4) Il decreto ministeriale 30/7/1999 disciplina i «Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di razione per la tutela della laguna di Venezia» (suppl. ord. alla GU 19/8/1999, n. 194).

 

(5) L’art. 39, comma 5, del PTA stabilisce che: «Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate».

 

Consulta l’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1023 del 17 luglio 2018 con tutti gli articoli modificati.

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